PROROGA VERSAMENTI – MODELLO REDDITI 2025
In data 13 giugno 2025, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge contenente il rinvio dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali 2025 per i soggetti interessati dagli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale) e per i contribuenti in regime forfetario o di vantaggio.
Nuovi termini di versamento
Per i soggetti coinvolti, i nuovi termini sono i seguenti:
• 21 luglio 2025: scadenza per effettuare i versamenti senza alcuna maggiorazione (in sostituzione del termine ordinario del 30 giugno);
• Dal 22 luglio al 20 agosto 2025: è possibile effettuare i versamenti con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Soggetti beneficiari della proroga
La proroga si applica ai soggetti che:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (art. 9-bis, DL 50/2017);
- dichiarano ricavi o compensi non superiori ai limiti stabiliti per ciascun indice (fino a € 5.164.569).
Sono inclusi anche:
- contribuenti in regime forfetario (L. 190/2014, commi 54-89);
- contribuenti in regime di vantaggio (c.d. “minimi” – DL 98/2011);
- soggetti esclusi per cause oggettive (inizio/cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.);
- soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese “trasparenti” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
Imposte oggetto di proroga
Rientrano nella proroga i seguenti versamenti:
- IRPEF/IRES: saldo 2024 e primo acconto 2025;
- Addizionali regionali e comunali: saldo 2024 e acconto 2025;
- Cedolare secca, imposte sostitutive (forfetari/minimi) e maggiorazioni per società di comodo;
- IVIE, IVAFE e imposta sulle cripto-attività;
- IRAP: saldo 2024 e acconto 2025;
- IVA: per i soggetti che dichiarano maggiori ricavi per migliorare l’affidabilità ISA, e per i soggetti che non hanno versato il saldo IVA 2024 entro la scadenza del 17 marzo 2025 (con maggiorazioni progressive fino al 30 giugno);
- Contributi INPS: saldo 2024 e primo acconto 2025 per artigiani, commercianti e professionisti (come da precedenti prassi INPS);
- Diritto annuale CCIAA, se scadente in concomitanza con il primo acconto imposte.
